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Calendario Civile - 9 gennaio 1963: Divieto di licenziamento causa matrimonio

2024-01-10 10:29

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Calendario Civile - 9 gennaio 1963: Divieto di licenziamento causa matrimonio

Dal 9 gennaio 1963 la legge “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio” prevede la nullità delle clausole di nubilato e delle dimi

Il 9 gennaio 1963 la legge n. 7 introduce il “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio”. La prima legge di attuazione delle disposizioni costituzionali relative ai diritti delle lavoratrici è la legge 860 del26 agosto 1950, proposta da Teresa Noce (PCI) e sostenuta da Maria Agamben Federici (DC). Introduce, fra l’altro, il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino e l’assenza obbligatoria dal lavoro - nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive - durante la quale alla lavoratrice madre deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva del salario. Per sfuggire a questa legge, i datori di lavoro inventano vari sistemi: farsi consegnare dalla lavoratrice dimissioni in bianco (pratica tutt'altro che debellata) o inserire nei contratti di lavoro delle “clausole di nubilato”. La legge sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio prevede la nullità di tutte le clausole di nubilato, la nullità delle dimissioni della lavoratrice nel periodo che va dal giorno delle pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio e stabilisce che tutti i licenziamenti che avvengono in tale periodo siano considerati a causa di matrimonio e quindi nulli. Tuttavia, il diritto al lavoro delle madri non appare ancor oggi garantito. Nel 2022, 61.391 lavoratori hanno presentato dimissioni volontarie. Di questi 44.699 (72,8%) sono donne e 16.692 (27,2%) uomini. Due le principali aree cui possono essere ricondotti i motivi di recesso: 1.trasferimento aziendale o modifica della distanza dal luogo di lavoro; 2. difficoltà di conciliare esigenze di cura e lavoro. Quest’ultima area raccoglie il 49,8% delle motivazioni totali. Con profonde differenze di genere. Per le dimissioni femminili la motivazione prevalente è la difficoltà di conciliazione tra lavoro e cura parentale: il 41,7% ha collegato tale difficoltà all’assenza di servizi e il 21,9% a problematiche legate all’organizzazione del lavoro. Un peso complessivo delle difficoltà di cura che copre il 63,6% delle motivazioni delle lavoratrici.


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